UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Vista  la  legge  16  febbraio  1913,  n.  89, sull'ordinamento dei
notariato e degli archivi notarili;
  Visto  il  regolamento per l'esecuzione di tale legge approvato con
R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326;
  Vista  la legge 6 agosto 1926, n. 1365, contenente disposizioni sul
conferimento dei posti notarili;
  Visto   il  R.  decreto  14  novembre  1926,  n.  1953,  contenente
disposizioni sul conferimento dei posti di notaio;
  Vista  la  legge  24  marzo  1932,  n. 241, contenente norme per la
nomina e i trasferimenti di notai;
  Visto   il  R.  decreto  22  dicembre  1932,  n.  1728,  contenente
modificazioni  alle  disposizioni  regolamentari sul conferimento dei
posti di notaio;
  Vista  la  legge  21 gennaio 1943, n. 102, contenente provvidenze a
favore  dei chiamati alle armi nei concorsi per esame per la nomina a
notaio;
  Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151;
  Visto  il  decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n.
58;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Udito il parere della Consulta Nazionale;
  Sulla  proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto
col Ministro per il tesoro;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  In  deroga alla disposizione dell'art. 1 della legge 6 agosto 1926,
n.  1365,  e'  data facolta' al Ministro per la grazia e giustizia di
provvedere  mediante concorso per titoli al conferimento di non oltre
un  terzo  dei  posti notarili che alla data di entrata in vigore del
presente decreto risulteranno disponibili per i notai di prima nomina
ai sensi dell'art. 3 della legge anzidetta.