UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento dei notariato e degli archivi notarili; Visto il regolamento per l'esecuzione di tale legge approvato con R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326; Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365, contenente disposizioni sul conferimento dei posti notarili; Visto il R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953, contenente disposizioni sul conferimento dei posti di notaio; Vista la legge 24 marzo 1932, n. 241, contenente norme per la nomina e i trasferimenti di notai; Visto il R. decreto 22 dicembre 1932, n. 1728, contenente modificazioni alle disposizioni regolamentari sul conferimento dei posti di notaio; Vista la legge 21 gennaio 1943, n. 102, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nei concorsi per esame per la nomina a notaio; Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Udito il parere della Consulta Nazionale; Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. In deroga alla disposizione dell'art. 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e' data facolta' al Ministro per la grazia e giustizia di provvedere mediante concorso per titoli al conferimento di non oltre un terzo dei posti notarili che alla data di entrata in vigore del presente decreto risulteranno disponibili per i notai di prima nomina ai sensi dell'art. 3 della legge anzidetta.